Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: procedure di aggiudicazione

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane dovrà bandire una procedura aperta per l'affidamento del Servizio di vigilanza o portierato - da stabilire in relazione all'importo disponibile da porre a base di gara - per l'immobile di questa Agenzia (ente pubblico non economico che di notte è normalmente chiuso) e, a tal proposito, stiamo predisponendo il capitolato d'appalto.

Tenuto conto di quanto stabilito dal DM 269/2010 del Ministero dell'interno, ci chiedevamo se fosse possibile prevedere il servizio di vigilanza notturna NON armata. Dalla lettura dell'allegato D al citato DM sembrerebbe che la vigilanza notturna sia effettuabile esclusivamente per mezzo di una guardia giurata ARMATA.

Nel caso non fosse possibile effettuare il servizio di vigilanza notturna non armata attraverso un Istituto di Vigilanza, in alternativa sarebbe possibile ricorrere a un servizio di portierato notturno?

Si ringrazia per l'attenzione

procedura negoziata
QUESITO del 22/05/2018

Si sollecita cortesemente riscontro al quesito inviato in data 16/05/2018 a cui è stato assegnato il numero identificativo 299.

Distinti saluti
Gaetano Sciascia
Comune di Bisceglie

La scrivente stazione appaltante, operante nei settori speciali, ha avviato una procedura di gara telematica, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, con il criterio dell’OEPV per un servizio della durata di 12 mesi.
In esito alle operazioni di selezione dei fornitori, cui hanno partecipato nr. 4 imprese (A, B, C e D) è risultata anomala l’offerta di un concorrente e il RUP ha avviato il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/16, esteso, peraltro, anche al concorrente classificatosi secondo in graduatoria, ai sensi del comma 8 del predetto articolo.
Prevedendo tempi non brevi per la conclusione di tale sub-procedimento nonché di successivi contenziosi e avendo necessità di affidare il servizio in argomento, urgenza peraltro non riconducibile nelle fattispecie ex art. 163 del Codice dei contratti pubblici, si domanda se è possibile:
1) avviare una procedura selettiva ex art. 35 comma 2 lett. b), invitando, n. 5 operatori economici diversi da quelli che hanno presentato offerta nella gara principale, denominati E, F, G, H e I, in ossequio al principio di rotazione, nell’ipotesi di un affidamento di nr. 2 (due) mesi; e, se non esistenti, quelli disponibili al momento sul mercato e sempre diversi da A, B, C, D ed E;
2) utilizzare la procedura negoziata ex art. 125, comma 1, appellandosi alle circostanze di cui alla lett. d), con un periodo di affidamento di un trimestre;
3) impiegare la medesima determina a contrarre utilizzata per l’avvio della gara principale ovvero la necessità di un altro provvedimento separato.
Ed infine, fermo il criterio di valutazione qualità/prezzo,
4) Utilizzare criteri di valutazione diversi da quelli della gara principale, assegnando un termine di 10 giorni.
Il tutto nelle more della risoluzione delle problematiche di cui alla gara principale.
Nel ringraziare per il riscontro, si inviano i più cordiali
Saluti.

IN RAGIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. 50/2016 DAL D.L. 32/2019 CONVERTITO IN L. 55/2019 CON MODIFICAZIONI, SI CHIEDE CORTESE CONFERMA CIRCA LA POSSIBILITA’ PER LE STAZIONI APPALTANTI DI PROCEDERE ANCORA CON L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE EX ART. 36, PUNTO 2, LETTERA B PER ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
QUANTO SOPRA TENUTO CONTO DEL FATTO CHE, ANCORCHE’ LA PROCEDURA NEGOZIATA RISULTI TERMINOLOGICAMENTE CASSATA DALLE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B, IN ALTRI ARTICOLI DEL CODICE IL RICORSO A TALE PROCEDURA NON SEMBRA PRECLUSO IN ASSOLUTO (ES. ART. 32 C. 14; ART. 105 C. 20 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.).
GRAZIE PER IL CORTESE RISCONTRO

Conseguenze revoca aggiudicazione
QUESITO del 13/09/2019

Si chiede:
1)in caso Revoca di aggiudicazione di un lavoro pubblico a seguito mancata stipula contrattuale per colpa del primo aggiudicatario è possibile scorrere la graduatoria ed aggiudicare al secondo classificato applicando lo sconto offerto in gara dal secondo aggiudicatario?
2) nell'ipotesi illustrata al punto 1) confermate che non trova applicazione l'art. 110 co,1 e 2 del D.Lgs.vo 50/2016 in quanto il "contratto" non è stato stipulato e quindi la fattispecie di cui al punto 1) non rientra nella casistica della risoluzione contrattuale prevista all'art.110 del Codice (affidamento al secondo aggiudicatario con lo sconto offerto dal primo aggiudicatario)?

In relazione ai termini per la presentazione delle offerte, così come indicato nell’art. 60 del D.Lgs. 50/16, ed in particolare con riferimento al comma 3 che prevede una riduzione dei tempi per ragioni di urgenza, si domanda se, quale possibile motivazione, la circostanza di precedenti esperimenti di gara deserti per lo stesso fabbisogno.
Ovvero, si chiede, a titolo esaustivo e non esemplificativo, quali si ritengono le giustificazioni ragionevoli.
Cordialmente.

Sedute pubbliche di procedura
QUESITO del 03/03/2020

Buongiorno, si chiede di sapere se, sia nelle procedure aperte quanto nelle procedure negoziate, gestite interamente attraverso una piattaforma e- procurement e, nello specifico di gare effettuata sul portale di Ariaspa _ e-procurement di Regione Lombardia, sia obbligatorio gestire le sedute di gara di apertura della documentazione amministrativa ed economica in forma pubblica.
Cordiali saluti.

Avremmo necessità di effettuare una gara relativa a LAVORI di importo superiore al milione di euro ma inferiore alla soglia comunitaria. La L. 55/19, per tale fascia, impone la procedura aperta. Essendo sottosoglia vige però anche la norma che obbliga all'uso del MEPA. L'ANAC, rispondendo a specifico quesito ha indicato che, per svolgere correttamente una procedura aperta sottosoglia bastano, solo due pubblicazioni preliminari: sulla GURI e sul profilo del committente. È corretto quindi, una volta effettuato ciò, espletare la procedura telematicamente tramite RDO MEPA, avendo l'accortezza di invitare, senza alcuna esclusione, gli OE che hanno manifestato interesse ed iscritti a tale piattaforma? Ad avviso dello scrivente sì poiché effettuando invece la RDO APERTA consentita da MEPA senza le citate pubblicazioni, non si garantirebbe agli OE interessati ma non iscritti di poter aderire al bando. Magg. com. Filippo STIVANI

La legge n. 120/2020 al comma 2 dell'art. 1 prevede che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti PROCEDONO all’affidamento delle attività ......
Con il termine procedono si intende che non è possibile procedere con procedure aperte per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture?

Chiedo se, nell'ambito di un appalto di fornitura sotto soglia espletato tramite RdO MePA, a fronte della richiesta avanzata da una ditta concorrente e motivata da difficoltà nell'approntare la documentazione richiesta in lingua italiana (si tratta di ditta estera), sia possibile accordare una estensione dei termini di presentazione delle offerte. L'eventuale decisione della stazione appaltante, da rendere pubblica con gli stessi mezzi con cui è stata data pubblicità all'indizione della procedura, sarebbe motivata dalla necessità di consentire la più ampia partecipazione ma non troverebbe alcun riferimento in quanto previsto dall'art.79 del d.lgs. 50/2016.
Grazie

Una Stazione appaltante ha aggiudicato una gara qualità/prezzo sulla base, tra gli altri, di un elemento tecnico a cui è stato attribuito un punteggio tabellare secondo la dichiarazione di possesso presentata dal concorrente. Tale elemento è l’“Adozione del modello ex d.lgs. n. 231/2001”.
Considerato che la lex specialis di gara dava facoltà ai concorrenti di allegare documenti attestanti il possesso di questo elemento, quindi l’assegnazione del punteggio si è svolta sulla base della sola autodichiarazione, e considerato anche che l’aggiudicatario si è rifiutato di trasmettere il Modello di cui sopra sostenendo che si tratta di documentazione riservata, si chiede se la Stazione appaltante è obbligata o ha facoltà a richiedere documenti a comprova di quanto dichiarato circa questo elemento e quali sono nello specifico le certificazioni/attestazioni da richiedere e a chi indirizzare la richiesta (aggiudicatario, ente pubblico, soggetti privati autorizzati al rilascio di certificazione/attestazione). Si chiede inoltre se la Stazione appaltante è tenuta a esibire i documenti a comprova di questo elemento se richiesti tramite accesso agli atti del secondo classificato con la motivazione di eventuale difesa in giudizio atta a verificare il legittimo esercizio della discrezionalità tecnica della Stazione appaltante.

Si chiede se alla procedura di cui all'oggetto sono applicabili le seguenti disposizioni:
- art. 32, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di affidamento ad un operatore economico determinato per motivi tecnici (in assenza di soggetti idonei da consultare ai sensi del co. 6 della disposizione);
- art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016 in materia di forma del contratto, in considerazione del riferimento alla "procedura negoziata" e, quindi, a prescindere dall'importo del contratto.

Aggiudicazione
QUESITO del 13/10/2021

L'art. 2, c. 1, DL 76/2020 stabilisce che " l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento"
si chiede:
1) che differenza c'è tra "aggiudicazione" e "individuazione definitiva" del contraente
2) quale sia l'atto di avvio del procedimento

Nel gestire una gara sopra soglia, è possibile optare per una più agevole procedura ristretta in luogo di una più complessa ed a maggior rischio contenzioso procedura aperta? Si chiede se sia possibile organizzare una procedura ristretta nel seguente modo: 1- con oneri che verranno rimborsati a carico dell'aggiudicatario, si pubblica una sintetica nota che rimanda al profilo del committente su GUUE, GURI, quotidiani (almeno 2 a diffusione nazionale e almeno 2 a maggiore diffusione locale) e sul sito MIMS; 2- sul profilo del committente si indicano in 15 gg i tempi per manifestare interesse ed in numero pari a 5 i concorrenti che verranno invitati a presentare offerta su piattaforma ASP PROVIDER di CONSIP (idoneo per il sopra soglia), estratti a sorte tra gli aderenti da una commissione; 3 - termine di presentazione delle offerte fissato in 10 giorni dalla pubblicazione del bando su ASP; 4 - stand still fissato in 35 gg dall'aggiudicazione. Ten Col. Filippo STIVANI.

Il quadro normativo previgente l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni prevedeva, relativamente all'affidamento di lavori, l'utilizzo della procedura aperta sopra l'importo di un milione di euro più IVA.
Fino al 30/06/2023, è ora invece possibile utilizzare la procedura negoziata per gli affidamenti di lavori fino alla soglia comunitaria.
Qualora ad oggi ci si trovi a dover effettuare un affidamento di lavori oltre la soglia comunitaria, è obbligatorio utilizzare la procedura aperta oppure è possibile operare tramite altre procedure, comunque ordinarie, quali ad esempio quella ristretta? Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e smi indica espressamente che: "le Stazioni Appaltanti (SA)...possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che POSSONO ESSERE INVITATI a presentare un'offerta." proseguendo con “le SA indicano nel bando di gara O NELL’INVITO A CONFERMARE INTERESSE i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che INTENDONO INVITARE...” inoltre "...le SA INVITANO un numero di candidati pari almeno al numero minimo..." e ancora "...la SA può proseguire la procedura INVITANDO i candidati in possesso delle capacità richieste". Da tale quadro parrebbe evincersi che l'SA, nel gestire una procedura ristretta sopra soglia comunitaria debba, nell'ordine, svolgere le seguenti tre distinte operazioni: 1- a seguito delle pubblicazioni preliminari previste per le procedure sopra soglia, acquisire le candidature presentate dagli operatori economici (OE) per la partecipazione alla gara (solo candidature senza presentazione dell’offerta); 2 - operare eventualmente una riduzione degli OE candidati da dover successivamente invitare, verificando che siano almeno in numero pari a 5 ed in possesso delle capacità economico finanziarie richieste (Es.: adeguate certificazioni SOA); 3 – procedere, in ultimo, con l’INVITARE a presentare offerta unicamente i 5 OE selezionati (si presume tramite la trasmissione, solo in questa fase, della lettera d’invito col dettaglio delle condizioni amministrative e relativi disciplinari tecnici). Poiché quanto stabilito dall’articolo 91 non risulta chiaro, si chiede di confermare la correttezza dell’interpretazione esposta al fine di poter applicare, nelle procedure sopra soglia, la più semplice procedura ristretta in luogo della più complessa procedura aperta, concretizzando altresì una sensibile riduzione di possibile contenzioso.

Secondo alcune correnti di pensiero, per svolgere procedure entro i limiti d'importo previsti dalla L. 108/21 Semplificazioni bis per l'affidamento diretto, sarebbe possibile utilizzare l'RdO MEPA per effettuare una ricerca di preventivi. Nello specifico, in tal caso, gli atti amministrativi della pratica d'acquisto conterrebbero, nell’oggetto, la dicitura "affidamento diretto previa indizione di un’RdO sul MEPA” oppure “affidamento diretto previa acquisizione informale di offerte tramite RdO MEPA". Ad avviso di questa Stazione Appaltante tale prassi non è corretta poiché rischia di confondere, tra loro, le seguenti due distinte procedure diversamente normate: 1 - l'affidamento diretto mediato con cui vengono reperiti, quale best practice, due o più preventivi (Es.: tramite email o PEC ma non con RdO MEPA) col migliore dei quali si perfeziona l'acquisto tramite una Trattativa Diretta MEPA, finalizzata a spuntare un ulteriore miglioramento del prezzo; 2 - l'RdO MEPA che è invece una procedura negoziata a tutti gli effetti, molto più formale nonché subordinata a precipue regole (Es.: l’obbligo di dover a priori formalizzare il criterio di aggiudicazione, l'eventuale controllo dell'anomalia dell'offerta, l’avviso di avvio e termine di procedura sopra gli € 40.000 + IVA ai sensi dell’art. 1 delle L. 120/20 e smi etc.). L’impossibilità d’utilizzo dell’RdO MEPA per la mera acquisizione di preventivi, finalizzati al successivo affidamento diretto, parrebbe condivisa dalla recente sentenza del TAR Sicilia di Palermo – Sez. III, n. 1892 dell’11/06/2021 con la quale, il giudice amministrativo, è intervenuto su un contenzioso vertente proprio tale argomento. In sintesi: è corretto oppure no utilizzare l’RdO MEPA quale semplice richiesta di preventivi finalizzati ad un successivo affidamento diretto, perfezionato tramite stipula della medesima RdO, negli acquisti al di sotto degli importi previsti dall’art. 1, lett. a) dalla L. 120/20 e smi?

Al fine di meglio comprendere quanto indicato nel parere in oggetto, si chiede se sia corretto operare come descritto nel seguente esempio pratico: 1 - si pubblica, sul profilo del committente, un avviso di indizione gara contenente i soli dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B del Codice, senza quindi pubblicare né l’integrale bando di gara e né gli innumerevoli allegati tecnici ed amministrativi; 2 - simultaneamente si pubblica su GUCE, GURI, due quotidiani a tiratura nazionale e due locali oltre che sul sito del MIMS (esclusivamente per i lavori anche sull'albo pretorio del Comune in cui verranno svolti) una sintesi dell'esigenza che rimanda, per i dettagli, al link del profilo del committente; 3 - dalla data in cui sono avvenute le predette pubblicazioni, si attendono 15 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione (art. 61, comma 6); 4 - ricevute le domande di partecipazione, si procede ad operare una riduzione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, in applicazione dell'art. 91 del Codice. Tale diminuzione avviene, come indicato nell'avviso d'indizione di gara, tramite pubblico sorteggio avendo cura di individuare almeno cinque operatori economici; 5 - si invia infine la lettera d'invito, coi relativi allegati tecnici ed amministrativi, alle sole ditte individuate, concedendo loro non meno di dieci giorni di tempo per presentare offerta (art. 61, comma 6). E' corretta tale procedura? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Si chiede quale siano le principali differenze tra i seguenti istituti: 1 - avviso di indizione di gara; 2 - avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara; 3 - avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara; 4 - manifestazione d'interesse. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Qualora in una procedura ristretta sopra soglia suddivisa in lotti, lanciata a seguito di una riduzione dei candidati (art. 91 del Codice) operata tramite sorteggio, ne vengano aggiudicati solo alcuni, sarebbe possibile effettuare un secondo esperimento sorteggiando altri candidati estrapolati sempre dalla medesima lista iniziale? Tale ragionamento parrebbe in linea con quanto disposto dallo stesso articolo 91, nella parte in cui afferma che "...la stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che NON abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste...". Oppure l'SA sarebbe obbligata, al fine di poterli aggiudicare ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 35, comma 9 del Codice, al dover rifare ex novo tutta la procedura ristretta a rilevanza comunitaria, pubblicazioni preliminari comprese? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nelle attività di pubblicazione preliminari allo svolgimento di una gara sopra soglia, svolta tramite procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del Codice, occorre effettuare le medesime indicate nel parere 737 oppure, rispetto all'aperta, sussistono semplificazioni e/o minori oneri da adempiere? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Qualora nell'ambito di una procedura ristretta sopra soglia, i candidati interessati alla partecipazione, si siano manifestati in un numero inferiore al minimo di cinque previsto dall'art. 91 del Codice, la Stazione Appaltante come si deve comportare? 1 - può proseguire la gara invitando solo gli operatori economici candidatisi, seppur in numero variabile da uno a quattro? 2 - può invitare altre ditte non candidate al fine di raggiungere il numero minimo di cinque previsto da norma? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Una recente sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 103/2022 si è espressa su una gara nella quale, tra le indicazioni tecniche, la Stazione Appaltante (SA) precisava che alla procedura sarebbero stati invitati, con successiva RdO, solo i primi 5 operatori che avessero presentato la propria candidatura in risposta ad un avviso d'indagine di mercato. Il giudice non ha censurato tale modalità, definendola nella sentenza quale «criterio oggettivo scelto» dalla SA per limitare il numero degli inviti; in tal modo, ha proseguito la sentenza, si è divenuti in presenza «di una procedura ristretta e non aperta a tutti». Per quanto affermato parrebbe quindi che non sia precluso scegliere la predetta modalità di limitazione degli inviti con la differenza che, rispetto ad esempio al sorteggio, la stessa risulterebbe più snella, semplice d’attuare oltre che incontestabile in quanto basata su dati oggettivi quali la data, l’ora ed il protocollo delle PEC di ricezione delle manifestazioni d'interesse. Inoltre poiché tale modalità di riduzione dei candidati viene ammessa dalla giustizia amministrativa nelle procedure negoziate, la si potrebbe analogamente utilizzare anche per le procedure ristrette (sia sopra che sotto soglia) di cui all'art. 61 del Codice qualora, in relazione alla complessità della gara da svolgere, l’SA decida d’avvalersi di quanto previsto dall’art. 91 della medesima norma. Si chiede se il predetto ragionamento sia percorribile. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Le Linee Guida ANAC n. 8 denominate “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” distinguono i concetti di “infungibilità” (riferito al caso in cui il bene o servizio dichiarato infungibile risulta l’unico che può garantire il soddisfacimento di un determinato bisogno) e di “esclusività” (nel caso di esistenza di privative industriali, per cui solo il titolare di tale diritto di esclusiva può sfruttare economicamente un certo bene o servizio). Un bene o servizio può essere infungibile anche senza l’esistenza di privative industriali. Nel caso di forniture o servizi infungibili parrebbe che, il legislatore, abbia previsto deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, motivate dal fatto che l’esito di una determinata gara produrrebbe un risultato prevedibile costituito dall’aggiudicazione all’unico operatore in grado di soddisfare l’esigenza. In presenza quindi di una dichiarazione d'infungibilità stringente e ben motivata da riportare nella determina a contrarre dalla quale si evinca che, i principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, verrebbero meno in ragione di un confronto concorrenziale ad evidenza pubblica dalla produzione di un risultato scontato, sarebbe possibile anche sopra soglia avvalersi della procedura negoziata senza bando per finalizzare l'acquisto? In caso di risposta affermativa, sarebbe possibile utilizzare l'RdO MEPA? Se sì è possibile procedere con l’invito dell’unico predetto operatore economico? Oppure occorre invitarne almeno 5 nonostante la dichiarazione d'infungibilità, ben sapendo che gli altri 4 non sarebbero in grado di proporre il bene o servizio necessario?

La scrivente Stazione Appaltante (SA), dovrà sottoscrivere un accordo quadro per la fornitura di materiali edili, dei quali necessita sia di programmate consegne in più tranche presso il cantiere e sia di poterli andare a prelevare all'occorrenza coi propri mezzi, presso la sede operativa del contraente. In tale contesto, è possibile ritenere quale aperta al mercato una procedura negoziata all'inizio della quale, la SA, pubblichi un avviso d'indizione gara indicando che inviterà tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse, in possesso del requisito obbligatorio di avere la sede operativa e/o magazzino in cui viene stoccato il materiale, entro un raggio di 120 chilometri dal cantiere? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Questa amministrazione dovrà indire a breve un appalto a procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione di un padiglione espositivo che prevede un manufatto temporaneo oltre che installazione e manutenzione di giardini all'italiana e altri elementi a carattere altamente tecnologici dedicati all'orticoltura a basso impatto ambientale.

Trattandosi di un evento rappresentativo del Sistema Italia all'estero, al fine di ottenere il miglior risultato possibile in termini di realizzazione ed esecuzione dell'oggetto dell'appalto, data l'importanza istituzionale dell'evento, si chiede:

- se sia possibile procedere con l'indizione di un appalto integrato ex art. 59 del codice degli appalti (stante anche la ristrettezza dei tempi a disposizione posto che l'ente organizzatore estero ancora non ha provveduto all'assegnazione dell'area destinata ai vari paesi partecipanti all'evento che si svolgerà a ottobre 2023) che contempli la presentazione di un progetto esecutivo oltre che la realizzazione di quanto previsto in progetto;
- se sia possibile affidare l'appalto valutando esclusivamente la qualità del progetto proposto (quindi solo criteri di valutazione tecnica della proposta presentata) oltre che prevedere la realizzazione del progetto presentato ad un prezzo fisso che sarà definito in base all'importo disponibile stanziato dalla stazione appaltante. A mero titolo esemplificativo: importo stanziato: 1.000.000,00 di euro di cui: € 100.000,00 per la progettazione (da valutarsi esclusivamente in base alla qualità del progetto) ed € 900.000,00 per la realizzazione dell'esposizione come da progetto prescelto, importo, questo, non soggetto ad alcuna valutazione di tipo tecnico né economico da corrispondere per intero alla società affidataria della progettazione;
- ove si rendesse possibile lo svolgimento di un appalto integrato, quali atti preparatori e propedeutici all'indizione della gara dovrebbe predisporre la stazione appaltante (oltre i normali previsti dalle norme di settore) volti a giustificare a titolo esemplificativo la suddivisione dell'importo disponibile tra progettazione e realizzazione?
Distinti saluti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12/10/2022 è stato pubblicato il Decreto 28/09/2022 del MEF di concerto con il MIMS, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del D Lgs. 50/2016. Esso individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici (OE) che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, in materia fiscale. Il Decreto considera grave la violazione, quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo OE. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore ad € 35.000. In riferimento alla predetta norma si chiede conferma dell'interpretazione normativa prendendo come riferimento, per semplicità, una gara strutturata in un unico lotto: 1- con l'importo a base di gara di € 100.000 + IVA una violazione da € 20.000 non è rilevabile poiché, seppur superiore al 10% del valore dell'appalto, non supera la soglia di € 35.000; 2 - con l'importo a base di gara di € 2 milioni + IVA una violazione da € 190.000 non è rilevabile poiché, seppur superiore alla soglia di € 35.000, la stessa non supera il al 10% del valore dell'appalto; 3 - con l'importo a base di gara di € 2 milioni + IVA una violazione da € 300.000 è rilevabile poiché, oltre ad essere superiore alla soglia di € 35.000, la stessa supera il 10% del valore dell'appalto. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Procedura di gara
QUESITO del 10/11/2022

Stiamo predisponendo le procedure di affidamento degli incarichi professionali per un intervento finanziato con fondi PNRR. L'importo degli incarichi di progettazione, fattibilità, definitivo ed esecutivo, calcolati in base alle tariffe di cui al DM 17.06.2016, ammonta a circa 70.000€, l'importo degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a circa 60.000€, l'importo dell'incarico di verifica dei diversi livelli di progettazione ammonta a circa 40.000€. L'Amministrazione ha intenzione di affidare gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza allo stesso soggetto, mentre le verifiche devono necessariamente essere affidate a soggetto diverso. Possiamo procedere, per la progettazione e direzione lavori che insieme hanno un importo inferiore a 139.000€, con l'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021 oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli importi degli incarichi che si vogliono affidare all'esterno? In questo caso dovremo procedere secondo i disposti di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della citata legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un allungamento considerevole dei tempi. Grazie per il prezioso contributo.

Stiamo predisponendo le proceure di affidamento degli incarichi professionali per un intervento finanziato con fondi PNRR. L'importo degli incarichi di progettazione, fattibilità, definitivo ed esecutivo, calcolati in base alle tariffe di cui al DM 17.06.2016, ammonta a circa 70.000€, l'importo degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a circa 60.000€, l'importo dell'incarico di verifica dei diversi livelli di progettazione ammonta a circa 40.000€. L'Amministrazione ha intenzione di affidare gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza allo stesso soggetto, mentre le verifiche devono necessariamente essere affidate a soggetto diverso. Possiamo procedere, per la progettazione e direzione lavori che insieme hanno un importo inferipore a 139.000€, con l'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021 oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli importi degli incarichi che si viogliono affidare all'esterno? In questo caso dovremo procedere secondo i disposti di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della citata legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un allungamento considerevole dei tempi. Grazie per il prezioso contributo.

Stiamo predisponendo le proceure di affidamento degli incarichi professionali per un intervento finanziato con fondi PNRR. L'importo degli incarichi di progettazione, fattibilità, definitivo ed esecutivo, calcolati in base alle tariffe di cui al DM 17.06.2016, ammonta a circa 70.000€, l'importo degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a circa 60.000€, l'importo dell'incarico di verifica dei diversi livelli di progettazione ammonta a circa 40.000€. L'Amministrazione ha intenzione di affidare gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza allo stesso soggetto, mentre le verifiche devono necessariamente essere affidate a soggetto diverso. Possiamo procedere, per la progettazione e direzione lavori che insieme hanno un importo inferipore a 139.000€, con l'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021 oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli importi degli incarichi che si viogliono affidare all'esterno? In questo caso dovremo procedere secondo i disposti di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della citata legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un allungamento considerevole dei tempi. Grazie per il prezioso contributo.

Centrale acquisti regionale
QUESITO del 10/05/2022

Siamo un stazione appaltante del Ministero della Difesa, volevamo sapere se possiamo aderire alle convenzioni e gli accordi quadro attivi presso la centrale acquisti della regione in cui abbiamo la sede (nel nostro caso sarebbe la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio) in alternativa ai sistemi di acquisto resi disponibili dalla CONSIP.

La scrivente Stazione appaltante ha indetto una procedura di gara europea, con il criterio di selezione dell’OEPV, per l’affidamento di un Servizio di recupero crediti. Alla gara in argomento hanno partecipato solo due concorrenti, ed, in esito alle operazioni di selezione dei fornitori, è stata fatta la proposta di aggiudicazione all’Operatore classificatosi primo in graduatoria, unitamente all'avvio del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione e di esecuzione ex art. 86 del D. Lgs. 50/16. In merito a questi ultimi – ed, in particolare, alla possibilità di accreditare i crediti in parola presso l’istituto bancario designato ex ante dalla Stazione appaltante- l’aggiudicatario provvisorio non ha fornito la comprova richiesta, adducendo, quale motivo di mancato riscontro, la mancata risposta da parte della citata Banca. Ciò premesso, avendo ravvisato il fumus di una posizione dominante del concorrente secondo in graduatoria per effetto di pregressi ancorché legittimi accordi con l’Istituto bancario, circostanza di cui la Scrivente ne ha avuto contezza solo a posteriori in esito alla gara, si domanda se: 1)È consentito revocare l’aggiudicazione provvisoria (ovvero non confermare la proposta di aggiudicazione) al concorrente primo in graduatoria; 2) Non procedere allo scorrimento della graduatoria e revocare, in autotutela, l’intera procedura di gara, con una riedizione della stessa, previa contestuale modifica del Capitolato Tecnico; 3) Se, quale motivazione utile al rappresentato provvedimento di revoca, possa risultare legittima quella indicata in epigrafe, ossia assenza di concorrenza di fatto, quale “interesse pubblico” meritevole di tutela ovvero la stessa non considerabile una fattispecie adeguata. Si resta in attesa di gentile riscontro, e si ringrazia per l’attenzione.

la P.A. ha affittato un immobile (di proprietà di un privato) per le proprie necessità (ospedaliere). tale immobile necessita di lavori (di ristrutturazione, etc.) al fine di renderlo fruibile per le necessità ospedaliere. Il quesito è: a chi spettano tali lavori? Da chi devono essere pagati tali lavori? e soprattutto: l'affidamento di tali lavori è soggetto al codice dei contratti pubblici e pertanto la PA è obbligata ad indire una gara?
L'art. 17 del D. lgs. 50/2016 e smi dispone che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto "l'acquisto o la locazione ... di terreni, fabbricati ...".
per contro, il considerando 4 della direttiva 2014/24 dispone che "la nozione di acquisizione dovrebbe essere intesa in senso ampio, ossia nel senso che le amministrazioni ottengono i vantaggi dei lavori senza che sia necessariamente richiesto un trasferimento di prorietà".

Appalto misto di lavori e servizio.
QUESITO del 29/12/2022

Nel caso di un appalto misto di lavori (96%) e di servizi per l'ingegneria e l'architettura (4%), il bando di gara quali requisiti di qualificazione deve richiedere all'operatore economico? Si precisa che non si tratta di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione in quanto l'intervento è finalizzato soltanto alla ristrutturazione leggera, non interessante la struttura portante, di un edificio esistente, senza cambio di destinazione d'uso. Poiché il certificato di collaudo statico non è disponibile tra la documentazione a corredo dell'edificio, occorre emettere un nuovo certificato di collaudo statico per poter dichiarare agibile l'edificio e consentirne il regolare uso scolastico.
L'operatore economico deve essere qualificato sia per i lavori, sia per il servizio professionale. A tale scopo è corretto stabilire nel bando di gara che l'operatore economico deve indicare nell'offerta il nominativo di un professionista abilitato che svolgerà le indagini e le prove e tutte le altre attività connesse all'emissione del certificato di collaudo statico? E' inoltre corretto richiedere che il professionista indicato dall'operatore economico deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e i requisiti speciali (iscrizione all'albo da almeno 10 anni) dell'attività di collaudo statico di strutture in cemento armato?

Si chiede in merito a una procedura di gara aperta, dunque ordinaria, per un valore che è tuttavia sotto soglia di rilevanza comunitaria, quali siano gli obblighi di pubblicità e trasparenza da rispettare.

La Stazione appaltante, mediante un avviso esplorativo, ha sorteggiato 10 Imprese tra le numerose che hanno manifestato interesse per invito a procedura negoziata senza Bando, ed alle 10 sorteggiate ha inoltrato Lettera di Invito fissando nel contempo la scadenza della presentazione dell’Offerta.
Al momento della scadenza dell’Offerta, in sede di apertura della seduta, si riscontra che le offerte sono in numero inferiore ai 10 invitati.
Si chiede se sia conforme al Codice Appalti ed alle Linee Guida ANAC, la possibilità per la Stazione Appaltante di sospendere l’esame delle offerte, riaprire i termini di offerta, ed inoltrare la Lettera di Invito ad altri soggetti che, comunque hanno manifestato interesse all’avviso esplorativo in prima fase, ma non sono stati sorteggiati, sino al numero 10 che era stato prestabilito.

Buonasera,
abbiamo affidato la progettazione, DL, CSP Nido a mezzo procedura negoziata ex art. 1 co.2 lett. b) D.L. 77/2021 previa Indagine di mercato in quanto l’importo di parcella era di €214.000,00 (importo inferiore alla soglia comunitaria).
Oggi, dovendo riprogettare (in tempi brevissimi) in nuova sede (a seguito sopravvenute valutazioni politiche) occorrerà risconoscere al progettista una maggiorazione stimata in euro 36.000 e quindi se sommiamo €214.000+ 36.000=€250.000 superiamo la soglia comunitaria.
Possiamo procedere comunque con affidamento diretto (e non procedura negoziata) citando art. 48 co.3 DL 77/2021 che rinvia all’art. 63 del D.L.gs.vo 50/2016?
Grazie e cordiali saluti

Si chiede di chiarire se per una procedura aperta sotto-soglia (alternativa alla procedura negoziata di cui all’art.1 dl76) si applica l’esenzione dalla garanzia provvisoria ex art.1 c.4 dl76 e l’esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di cinque offerenti in luogo di dieci ex art.1 c.3 dl76.
Viceversa sembrerebbe inficiata la ratio legis che sostiene la predetta norma ovvero il perseguimento del “fine di incentivare gli investimenti pubblici ... nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito ... del COVID-19” (art.1 c.1 dl76). Invero, in virtù di tale ratio e secondo la prevalente dottrina di merito si è ritenuto che “non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, ... a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie”: dunque, la mens legis prescinde dalla tipizzazione delle procedure d’appalto (aperte o negoziate) atteso che l’obiettivo del legislatore è la ripresa del mercato a breve termine attraverso il contingentamento dei tempi di gara. Pertanto, se l’alternativa della procedura evidenziale è ammessa, non avrebbe senso ricusare l’esenzione dalla garanzia provvisoria per la procedura aperta sotto-soglia che, tra l’altro, oltre a essere di maggiore rango pro-concorrenziale e pro-trasparenza, si differenzia sostanzialmente da quella negoziata per l’apertura dell’accesso alla gara a tutti i competitors qualificati, senza nulla afferire alla tutela cauzionale provvisoria che resta immutata per entrambe le procedure. Lo stesso dicasi anche per l’esclusione automatica ex art.97 c.8 c.c.p., visto che la riduzione della soglia da 10 a 5 offerenti di cui all’art.1 c.3 dl76 è finalizzata ad accelerare l’iter procedurale della gara anche ove le offerte ammesse siano poche.
Detta esegesi trova conferma nella bozza del nuovo c.c.p. licenziata dal CdS che prevede all’art. 54 l’esclusione automatica in presenza di cinque offerenti e all’art. 53 l’esenzione dalla garanzia provvisoria.

Ad una procedura aperta soprasoglia con criterio offerta economicamente più vantaggiosa e applicazione del meccanismo dell’inversione procedimentale indetta da questo ente per la realizzazione di un'opera finanziata con fondi PNRR hanno partecipato 3 concorrenti.
Un concorrente non è stato ammesso all’apertura dell’offerta economica per punteggio offerta tecnica inferiore alla soglia di sbarramento e un altro è stato escluso per mancato possesso dei requisiti, rilevato in sede di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa. Il terzo concorrente è risultato aggiudicatario.
Si chiede: 1) se nel caso sopradescritto va applicato lo stand still di cui all’art. 32 – C. 9 del D.Lgs. 50/2016;
2) se qualora il concorrente escluso per mancanza dei requisiti fosse nei termini per presentare ricorso avverso l’esclusione il termine dilatorio debba essere applicato.

Ai sensi dell’art. 50 comma 9 Dlgs 36 /2023 occorre pubblicare gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento.
Tale disposizione si applica anche per gli affidamenti diretti? Vista le definizione, Allegato I.1 art. 3 , di affidamento diretto ossia l'affidamento del contratto senza una procedura di gara .
Qualora occorra procedere con la pubblicazione degli avvisi sui risultati anche per gli affidamenti diretti l’applicabilità dal 01/01/2024? (art. 50 commi 8-9 art. 225 comma 1)


Ringraziando si porgono cordiali saluti

Si chiede se le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando (complementarità dii forniture ex art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, le cui lettere di conferma prezzi, comparabili agli inviti, ed i relativi riscontri, compresi anche le determine a contrarre, sono state avviate e datate entro il 30 giugno 2023, rientrano nella fattispecie ex D. Lgs. 50/2016, rientranti nelle abrogazioni e disposizioni finali ex art. 226 del D. Lgs. 36/2023, comma 2, lettera a) oppure lettera b), precisando altresì che la richiesta di adempimenti di offerta sono state avviate in data post. 1° luglio 2023.

Si chiede se le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando (complementarità di forniture ex art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016), avviate con decorrenza dal 01/07/2023, le cui procedure di gara originarie, dalle quali derivano, sono state indette ed aggiudicate in data antecedente il 30/06/2023, rientrano nella fattispecie ex art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, in relazione all’art. 226 del D. Lgs. 36/2023, comma 2, lettera a) oppure lettera b), ovvero, per dette procedure complementari è applicabile l’art. 76, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

Si chiede se la facoltà di acquisto di forniture complementari o aumento nell’ambito del quinto contrattuale, prevista negli atti di gara, quali ad es.: determina, bando e disciplinare, deve essere espressamente inserita anche nelle premesse o nelle clausole contrattuali della fornitura originaria.

Preso atto di quanto indicato con parere n. 1931 del 23/04/2023 si chiede se, il principio della "preliminare preferenza del territorio regionale di riferimento", possa essere applicato anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e). Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), quanto precede sarebbe possibile in quanto, la parola "ordini" indicata dai due commi in parola, non parrebbe espressamente riferita ai soli affidamenti diretti. Essa potrebbe essere interpretata, in senso più estensivo, anche in riferimento agli ordinativi emessi per la stipula delle procedure negoziate, realizzata tramite lo scambio di lettere secondo l'uso del commercio di cui all'art. 18, co. 1 del Codice che, nel caso d'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende il nome di "stipula MEPA". Se quanto precede è vero, l'unica differenza tra l'art. 62, co. 5, lett. f) ed il co. 6, lett. d) del medesimo articolo, riguarderebbe i limiti d'importo dei possibili affidamenti, differenziati per beni, servizi e lavori, a seconda che si tratti di una SA qualificata o meno. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione normativa prospettata.

L’art.50 del decreto 36/2023 al comma 1 prevede tre ipotesi di procedura negoziata (lett. c-d-e) stabilendo tra l’altro il numero minimo di operatori da invitare; al comma 2 esclude l’utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale degli invitati se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Al tempo stesso, il legislatore all’art.54 del nuovo Codice ha disciplinato l’esclusione automatica prevedendo, tra l’altro, come condizione necessaria (sufficiente) che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Ciò premesso, si formulano i seguenti quesiti:
1) considerato il numero decisamente elevato degli operatori abitualmente partecipanti alle procedure (anche oltre 300) tale da determinare una situazione di paralisi amministrativa qualora si dovesse procedere ad una preliminare valutazione degli invitati (quasi una prequalifica), è legittimo introdurre nell’avviso pubblico la clausola del sorteggio qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore al numero minimo previsto per legge ovvero ad un suo multiplo (esempio il doppio)?
2) Qualora sia possibile prevedere il sorteggio, la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario va effettuata anche alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni indicata nell’avviso pubblico?
3) L’utilizzo del sorteggio legato all’elevato numero degli operatori che abbiano manifestato interesse può essere esteso anche all’ipotesi di elenco dei fornitori gestito dalla stazione appaltante ampiamente popolato?

Si chiede di conoscere, anche in relazione a quanto specificato dalla circolare MIMS del 12.07.2023, se per un appalto PNRR e PNC il cui bando di gara viene pubblicato dopo il 30.06.2023, il regime giuridico applicabile sia ancora quello del d. lgs. 50/2016, o invece le sole disposizioni contenute nel d.l. n. 77/2021, restando ferma l'applicazione - per quanto derogato dal d.l. indicato il d. lgs. n. 36/2023.

Nell'articolo n. 50 relativo alle soglie non sono citati i lavori e i servizi in amministrazione diretta.
Si possono ancora realizzare? Se si, con che limiti di spesa?
Grazie
Saluti

Gli importi delle soglie di cui all'art. 14 del Dlgs 36/2023, sono da leggersi Iva inclusa o Iva esclusa?

Questa amministrazione deve procedere all'affidamento della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ad un unico professionista; l'importo dei lavori da realizzare è maggiore ad euro 1.000.000. L'articolo 114, comma 14 del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, recita testualmente: "4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.[...]". Da una prima interpretazione, sembrerebbe che nel caso di lavori non superiori ad un milione di euro il coordinatore della sicurezza "deve" coincidere con il direttore dei lavori, mentre per lavori superiori è facoltà della stazione appaltante affidare al direttore dei lavori anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze). Vi chiediamo se tale interpretazione è corretta oppure se il comma 14 dell'articolo 114 vada interpretato nel senso che, sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori.